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Home Economia

Economia. Cosa significa “obbligo di vaccinazione”

Redazione by Redazione
12 Gennaio 2022
in Economia
Reading Time: 4 mins read
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Economia.  Le sirene della Teoria monetaria moderna. Roba da paese di Bengodi…

Vignetta di Cecco

Vignetta di Cecco

 

Tratto da lavoce.info

DI MASSIMO GRECO, funzionario direttivo dell’Amministrazione Regionale Siciliana dal 1991, è attualmente in servizio presso la Soprintendenza ai Beni Culturali di Enna

 

L’obbligo di vaccinazione, ammesso dalla Costituzione, è un’eccezione alla regola dell’autodeterminazione nelle cure e non può essere imposto con l’utilizzo della forza. La sanzione per i non vaccinati sta nei limiti e restrizioni previste per loro.

La strategia del governo

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 5 gennaio 2022, ha approvato un decreto legge che introduce “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole”.

Il testo introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario, così equiparato a quello scolastico. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green pass “rafforzato” per l’accesso ai luoghi di lavoro a partire dal 15 febbraio prossimo. L’obbligo di Green pass “ordinario” è invece previsto per coloro che accedono ai servizi pubblici, postali, bancari e finanziari, ai servizi alla persona e alle attività commerciali.

Nel bilanciamento degli strumenti a disposizione e all’interno di una “strategia gradualistica”, sottesa al principio di doverosa tutela della salute dei terzi, il governo ha preso atto dell’impennata della curva del contagio su tutto il territorio nazionale e, considerando che il pericolo non potesse essere fronteggiato in altro modo, ha stabilito di estendere l’obbligo vaccinale (inizialmente previsto solo per alcune categorie di lavoratori) all’intera popolazione over 50. Peraltro, si continua a puntare sulla “persuasione” per convincere la restante fetta di popolazione a vaccinarsi e su pediatri e genitori per vaccinare i bambini da 5 a 11 anni.

L’arrivo della quarta ondata, guidata dalla nuova variante “Omicron”, ha quindi riacceso il dibattito sull’obbligo vaccinale tout court e per questo vale la pena soffermarci sulla natura giuridica del presidio, cercando di capire fino a che punto il nostro ordinamento può spingersi per fare rispettare il trattamento sanitario imposto.

Il sistema sanzionatorio

Il governo ha ritenuto di rafforzare la cogenza degli strumenti della profilassi vaccinale per assicurare una prevenzione efficace dalla malattia infettiva da Covid-19, calibrandone variamente le misure sanzionatorie volte a garantire l’effettività dell’obbligo.

La vaccinazione obbligatoria, costituendo uno di quei trattamenti sanitari obbligatori cui fa riferimento l’articolo 32 della Costituzione, rappresenta un’eccezione alla regola del diritto alla salute come diritto fondamentale all’autodeterminazione nelle cure e nella disposizione del proprio corpo e, come tale, costituisce un trattamento sanitario coatto, ma non “coercibile”. Una siffatta regola di condotta precettiva “meramente obbligatoria” non può, cioè, essere imposta con l’utilizzo della forza da parte dell’autorità sanitaria. L’espressione “trattamento sanitario obbligatorio” viene spesso erroneamente identificata esclusivamente con il procedimento previsto per la malattia mentale, mentre deve essere riferita a una serie di situazioni più ampie, la più frequente delle quali è rappresentata proprio dalle vaccinazioni obbligatorie. L’obbligatorietà di un trattamento sanitario risulta già prevista nel nostro ordinamento dall’articolo 33 della legge n. 833/78, ma il trattamento più noto, conosciuto con l’acronimo “Tso”, è introdotto dal successivo articolo 34 della medesima legge, che abilita il sindaco all’uso della forza solo in presenza di circostanze puntualmente verificate. All’inosservanza dell’obbligo vaccinale può quindi conseguire solamente l’irrogazione di una sanzione amministrativa, stabilita anch’essa per legge.

Le sanzioni dirette

Corollario dell’obbligo vaccinale è l’assoggettamento a sanzioni di vario tipo. Sono una forma di reazione dell’ordinamento alla violazione di un precetto e si connotano per il carattere afflittivo e per le finalità di prevenzione generale e speciale. Le sanzioni dirette sono quelle che colpiscono direttamente colui che rifiuta di vaccinarsi e comportano l’immediata sospensione dal servizio prestato per il comparto pubblico (articolo 4 e 4-ter, comma 3, decreto legge n. 44/2021). Le sospensioni non sono vere e proprie sanzioni amministrative, ma comuni provvedimenti del datore di lavoro, la cui unica peculiarità risiede nella circostanza per cui l’effetto afflittivo che il lavoratore subisce è solo la conseguenza indiretta della realizzazione dell’interesse pubblico, primariamente orientato a scongiurare il contagio professionale in quei luoghi a elevata fruizione pubblica. Per le categorie non sanitarie di lavoratori è prevista anche una sanzione pecuniaria. Anche quella prevista per i cittadini non lavoratori over 50 che non rispettano l’obbligo vaccinale non potrà che essere di tipo pecuniario.

Le sanzioni indirette

Un sistema di sanzioni indirette messo in atto dal governo è quello incentrato sulla necessità di disporre ed esibire il cosiddetto Green pass (più o meno rafforzato) attestante la vaccinazione, la guarigione o l’effettuazione di un test negativo al Covid-19 allo scopo di fruire di alcune tipologie di servizi o frequentare luoghi ed esercizi aperti al pubblico. Il sistema è destinato a operare in modo coordinato al fine di garantirne l’efficacia sul piano della regolazione delle interazioni sociali, con particolare riguardo ai contatti tra soggetti vaccinati, o altrimenti immunizzati, e soggetti non vaccinati. In questo caso, è più corretto parlare non tanto di obblighi, quanto di sanzioni indirette, ovvero di “oneri” a carico di tutta la collettività, fatta eccezione per i bambini fino a 12 anni. La sanzione verso i non vaccinati si nasconde dietro i limiti e le restrizioni imposte. Si tratta di conseguenze talmente fastidiose da spingere il ministro Brunetta a definire il Green pass un “geniale strumento di cattiveria del governo Draghi”.

La strategia fin qui adottata dal governo nella scelta, a monte, degli strumenti più efficaci per ottenere la più ampia platea di cittadini vaccinati (obbligo, Green pass e raccomandazione) applicando, a valle, un sistema sanzionatorio misto (sanzioni dirette e sanzioni indirette) sembra avere dato risultati positivi alla luce della percentuale di popolazione over 12 che ha completato il ciclo di vaccinazione, pari all’86,13 per cento, e quella che ha già fatto il richiamo, pari al 69,5 per cento (fonte: governo.it). Non ci resta che continuare ad avere fiducia nella “riserva di scienza” per sconfiggere il Covid, consapevoli però che le politiche sanitarie non devono essere sottratte alle scelte democratiche con la scusa della complessità tecnica, come spesso ripeteva Stefano Rodotà.

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